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Superbonus al 110%

3 Settembre 2020

Quali i lavori ammessi all’agevolazione, gli immobili interessati e le modalità di fruizione del nuovo Superbonus al 110% introdotto dal Decreto Rilancio?

Superbonus al 110%

Superbonus al 110%

Il decreto legge Rilancio (Dl 34/2020) ha introdotto il Superbonus al 110%, la possibilità di detrarre dall’Irperf dovuta in cinque anni, le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per alcuni interventi specifici, ossia la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti negli edifici unifamiliari o nelle parti comuni degli edifici e l’isolamento termico con materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi.

Questi interventi sono definiti “trainanti” in grado di estendere l’aliquota del 110% anche ai lavori attualmente agevolati con l’ecobonus al 50 o 65%, all’installazione delle colonnine per le auto elettriche e per gli impianti per il fotovoltaico e i sistemi di accumulo, purché svolti congiuntamente ad essi.

I lavori ammessi a godere del Superbonus

  • la climatizzazione: gli interventi ammessi sono quelli realizzati sugli «edifici unifamiliari» o sulle «parti comuni degli edifici» per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di microcogenerazione o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria (per le parti comuni, solo se centralizzati) a pompa di calore (per le parti comuni, anche a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, prevista dal regolamento delegato della Commissione Ue del 18 febbraio 2013, n. 811/2013), ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo.
  • l’isolamento termico: questo intervento deve essere realizzato con materiali isolanti che rispettano i criteri ambientali minimi del Dm dell’ambiente 11 ottobre 2017 e può riguardare le superfici opache verticali (pareti isolanti o cappotti) e orizzontali (pavimenti e coperture), che interessano l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso. In sostanza, si tratta di interventi di realizzazione del cosiddetto cappotto termico.

Il Decreto Rilancio prevede che solo se congiuntamente ad almeno uno di questi maxi interventi verranno sostenute spese per altri lavori, anche per questi ultimi spetterà la detrazione del 110% dall’Irpef. Si “agganciano” così agli interventi più grandi:

  • lavori di risparmio energetico su parti comuni e singole unità immobiliari, detraibili dall’Irpef al 50-65% (ad esempio l’acquisto e la posa in opera di finestre comprensive di infissi può agganciarsi agli “interventi trainanti”, così anche l’acquisto e installazione di schermature solari e di dispositivi multimediali per il controllo da remoto per riscaldamento o climatizzazione. Non si può avere il superbonus  in caso di acquisto e posa in opera di un pavimento in legno o piastrelle. In ogni caso si attendono chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate).
  • l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici
  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo.

Per beneficiare dell’aliquota al 110%, occorre che l’intervento eseguito sull’immobile permetta di ottenere un miglioramento di due classi energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Sismabonus e superbonus al 110%

Permettono di godere dello sconto Irpef del 110% anche gli interventi di messa in sicurezza degli immobili per cui si può fruire del sismabonus, sempre se realizzati tra il 1° luglio 2002 e il 31 dicembre 2021. L’agevolazione fiscale si applica così agli interventi antisismici finalizzati alla messa in sicurezza statica degli edifici abitativi, purché non ubicati nelle zone sismiche 4, fino a un massimale di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Laddove poi il contribuente ceda il credito corrispondente alla detrazione ad una compagnia di assicurazione, stipulando contestualmente una polizza a copertura degli eventi calamitosi, allora anche la detrazione dei relativi premi sarà agevolata, nella misura del 90% e non più del 19%.

Bonus facciate e superbonus?

In merito al bonus facciate, ossia la possibilità di detrarre dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (Irpef) il 90% delle spese documentate relative agli interventi edilizi finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici, non è previsto direttamente alcun aumento dell’aliquota dal 90% al 110%. Tuttavia chi ha intenzione di effettuare i lavori sulle facciate esterne degli edifici potrà scegliere il nuovo superbonus del 110% “allargato” nel senso che dovrà eseguire un intervento più grande connesso alla climatizzazione e all’isolamento termico e aggiungere i lavori sulla facciata quando non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio. A tal proposito però si attendono ulteriori chiarimenti e istruzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Superbonus su prima e seconda casa

Il superbonus 110% è previsto su tutti gli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni su unità immobiliari diverse da edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.

Così gli edifici condominiali sono sempre ammessi al superbonus, a prescindere dal fatto che le singole unità immobiliari che compongono il condominio siano abitazioni principali o altro: in sostanza, se su un edificio condominiale viene effettuato ad esempio un cappotto termico, l’intervento è agevolabile con il superbonus del 110%, a prescindere dal fatto che nel condominio possano esserci studi professionali, negozi e seconde case.

Il Superbonus è ammesso anche su unità immobiliari, anche edifici unifamiliari, ma solo adibite ad abitazione principale mentre non è previsto sulle seconde case.

Le detrazioni fiscali per i lavori in casa

Il Superbonus al 110% – previsto per interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti e di isolamento termico a cui si possono agganciare gli altri lavori ammessi a godere dell’ecobonus e del bonus facciate – si aggiunge così al novero delle altre detrazioni fiscali per interventi sulla casa.

Così la detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione, spetta nel caso di interventi ristrutturazione edilizia indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR ovvero, tra gli altri, interventi di manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali), manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia. Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020, si può beneficiare di una detrazione dall’Irpef del 50% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

Il bonus mobili

Connesso alla detrazione fiscale per ristrutturazione, c’è il bonus mobili, ossia l’agevolazione per l’acquisto di mobili nuovi e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione che consiste in una detrazione dall’Irpef in misura pari al 50% prevista per l’acquisto. Condizione indispensabile per avere il bonus è quella di realizzare una ristrutturazione edilizia e usufruire della relativa detrazione Irpef al 50% fino al 31.12.2020, sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici residenziali.

Nel novero delle detrazioni fiscali previste per il contribuente c’è anche il bonus verde,  una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per una serie di interventi che riguardano il verde. Nel dettaglio il bonus verde è previsto per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.

Da sottolineare che tali detrazioni sono fruibili nella misura più alta fino alla fine di quest’anno mentre il Superbonus al 110% è valido dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Inoltre le prime sono fruibili nella dichiarazione dei redditi in dieci quote annuali mentre il superbonus in cinque. Inoltre la detrazione per gli interventi di recupero edilizio al 50% fino al 31 dicembre 2020 non è cumulabile con l’ecobonus: così nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni per lariqualificazione energetica che in quelle per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente può fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio. Si dovrà chiarire se lo stesso concetto vale anche per il Superbobonus.

Superbonus al 110%

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