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Le autorizzazioni per realizzare un bagno secondario

Disporre di un secondo bagno è una comodità da non sottovalutare, specialmente al mattino, quando tutta la famiglia si prepara per uscire o quando amici e parenti si fermano a dormire. Nel caso in cui si avesse lo spazio, quali sono le autorizzazioni per realizzare il bagno di servizio? La normativa per ricavare un secondo bagno piccolo è diversa rispetto al bagno principale. Scopriamo assieme cosa serve.

 

Meno m² per il bagno di servizio

Ritagliare in casa lo spazio per il secondo bagno è più semplice perché la maggioranza dei Regolamenti Edilizi comunali non impone misure minime di larghezza o metri quadrati per il bagno di servizio, se nell’appartamento è già presente un bagno principale a norma.

 

Non occorre inserire tutti i sanitari

Sempre nell’ottica di risparmiare spazio è utile sapere che per il bagno secondario non è obbligatorio inserire tutti i sanitari (lavabo, vaso, bidet, doccia o vasca) ai sensi dell’art. 7 Decreto Ministeriale 5 luglio 1975, salvo regole più restrittive imposte dal Comune.Così per il bagno di servizio nella zona giorno si potrà optare per il solo lavabo e vaso o per il bagno in camera rinunciare al bidet a favore di una comoda doccia.

 

Occhio all’altezza minima

Lo stesso DM 5 luglio 1975 già citato prevede che l’altezza del bagno, sia principale che secondario, non possa essere inferiore a 240 cm e questa regola è valida anche nel caso di soffitto inclinato, per cui anche il bagno di servizio in mansarda dovrà avere il soffitto con un’altezza media non inferiore a 240 cm.

 

La finestra non è necessaria

Anche per il secondo bagno è necessario assicurare il ricambio di aria, anche se la maggioranza dei Comuni ammette che questo possa avvenire con un sistema di ventilazione meccanica anziché con una finestra vera e propria. L’importante è che la captazione dell’aria avvenga dall’esterno dell’edificio e che l’impianto di ventilazione sia mantenuto in perfetta efficienza.

 

La colonna degli scarichi è indispensabile

Il vincolo principale alla realizzazione del bagno secondario dove vorremmo è la disponibilità nel raggio di circa 4 metri della colonna degli scarichi per le acque reflue; senza questa non è possibile realizzare il secondo bagno neppure con la dotazione di un sistema di triturazione e spinta tipo Sanitrit.

 

Cosa occorre presentare al Comune

Per la costruzione del secondo bagno di una casa esistente è sempre necessario presentare una pratica in Comune firmata da un professionista iscritto all’Albo (architetto, ingegnere, geometra). La tipologia di pratica dipende dal tipo di lavori da effettuare. Occorrerà la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) nel caso non si effettuino opere alle strutture né cambi d’uso dei locali, oppure la Segnalazione Certificata di inizio Attività (SCIA) nel caso si effettuino opere alle pareti portanti o si cambi la destinazione d’uso, ad esempio trasformando in mansarda abitabile la vecchia soffitta.

 

Cosa occorre presentare all’ex Catasto

Una volta terminati i lavori di realizzazione del bagno è necessario presentare la variazione catastale presso l’Agenzia delle Entrate settore Territorio (ex Catasto). Questo documento è redatto da un tecnico iscritto all’Albo (architetto, ingegnere, geometra) e contiene la planimetria aggiornata di tutta l’abitazione ed è obbligatorio perché incide sulla rendita dell’immobile e di conseguenza sulla tassazione legata al possesso della casa.

Ed infine… un buon progetto per ottimizzare gli spazi!

Specialmente per il bagno secondario, dove gli spazi sono ridotti e non di rado la pianta è di forma irregolare, una buona progettazione fa la differenza sia nella scelta della disposizione dei sanitari, che devono risultare comodamente fruibili, sia nello studio di arredi e luci, che garantiscono la piacevolezza estetica del bagno.